Art. 49.
(Informazione e formazione).

      1. Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori

 

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incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

          a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle medesime attrezzature;

          b) alle situazioni anormali prevedibili.

      2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
      3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
      4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, di cui all'articolo 47, comma 5, ricevano una formazione adeguata e specifica che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
      5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione di cui ai punti 3.6 e 4.1, lettera f), dell'allegato VIII.